PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Su tutto il territorio nazionale è vietato impermeabilizzare completamente qualsiasi superficie libera da edificato di ampiezza superiore a 1.000 metri quadrati.

Art. 2.

      1. Il divieto di cui all'articolo 1 non trova applicazione esclusivamente nei casi in cui il Ministero della difesa e altri enti pubblici o privati dimostrino la necessità di impermeabilizzazione totale del suolo e l'impossibilità, per esigenze tecniche connesse all'attività della struttura, di operare le misure di riduzione dell'impatto ambientale previste dalla presente legge.

Art. 3.

      1. Il proprietario del suolo di cui all'articolo 1 è tenuto a proprie spese a realizzare le misure di riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'impermeabilizzazione. Se il suolo è dato in gestione, in locazione o in usufrutto, le spese di realizzazione delle misure di riduzione sono ripartite equamente tra proprietario e gestore o affittuario.

Art. 4.

      1. Per i suoli di cui all'articolo 1 già impermeabilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è obbligatorio ridurre la superficie impermeabilizzata ad una percentuale almeno pari al 60 per cento della superficie totale libera. Tale obbligo si applica anche per la progettazione di nuove superfici impermeabilizzate.

 

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Art. 5.

      1. La riduzione della superficie impermeabilizzata è realizzata sostituendo il materiale impermeabile con nuovo materiale permeabile e alberando le superfici libere con essenze arboree di alto fusto idonee e appartenenti alla flora autoctona locale.
      2. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di curare le essenze arboree messe a dimora e di provvedere alla loro sostituzione in caso di morte di uno o più esemplari.

Art. 6.

      1. I soggetti di cui all'articolo 3 che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a realizzare le misure di riduzione dell'impatto ambientale delle superfici impermeabilizzate previste dalla medesima legge, hanno diritto a una detrazione del 5 per cento dell'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i tre anni successivi.

Art. 7.

      1. Chi non provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a realizzare le misure di riduzione dell'impatto ambientale delle superfici impermeabilizzate previste dalla medesima legge, è punito con un'ammenda da un minimo di euro 10.000 a un massimo di euro 100.000. Chi, dopo sei mesi dalla data di contestazione della violazione, non provvede a quanto prescritto, è punito con un'ammenda di ammontare doppio rispetto a quella già comminata e con il sequestro del suolo da parte dell'autorità giudiziaria che provvede, inoltre, a far realizzare le misure di riduzione prescritte ponendo le relative spese a carico del responsabile inadempiente.